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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 20.09.2000, n. 7

Autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (G.U. 30.09.2000, n. 229)

Premessa

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di enti pubblici economici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate";

Constatata la necessità di evitare che diversi soggetti privati ed enti pubblici economici debbano interrompere alcuni trattamenti di dati che risultano giustificati da una finalità di rilevante interesse pubblico in ragione della loro natura e degli scopi ai quali essi sono strumentali;

Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, nonché nel provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000;

Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici, per finalità non previste nel capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Ritenuta la necessità di autorizzare i soggett

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