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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 20.09.2000, n. 2

Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (G.U. 30.09.2000, n. 229)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili", tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;

Visto l'art. 23 della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della legge n. 675/1996, rispettivamente modificato ed introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2000, con il quale sono state individuate le rilevanti finalità di interesse pubblico di cui all'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede "modalità semplificate per le informative di cui all'art. 10 della medesima legge e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti"; considerato che analoghe modalità semplificate sono previste dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999;

Considerato che il Garante

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