D.M. Affari esteri 11.09.2000, n. 307
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al personale che beneficia di un contributo secondo la previgente normativa nei limiti temporali ed alle condizioni previste dagli articoli 22 e 37 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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