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Circolare MPI 06.09.2000, n. 210

Riscatto periodi di studio post-secondari - Efficacia, nel tempo, della sentenza della Corte Costituzionale 9 -15 febbraio 2000 n. 52 - Ammissibilità del riscatto dei corsi di studio presso le Accademie di Belle Arti.

Vengono segnalate alcune incertezze attinenti l'applicazione della sentenza indicata in oggetto e, più specificatamente, concernenti gli effetti della medesima sulle domande di riscatto presentate prima della pubblicazione della suddetta pronuncia, non che sullo stipendio da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo di riscatto.

Al riguardo, si ritiene di dover evidenziare come la pubblicazione della menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000, per come precisato anche dall'Ufficio Leg.vo del Ministero della P.I. con la nota 19.7.2000 n. 8902 U/L P.U.S. 10, ha prodotto "l'effetto costitutivo di una nuova norma che consente il riscatto dei periodi di studio conclusi con i detti titoli - con la quale si possono regolare i rapporti ancora in corso (jus superveniens).

Ciò posto, i titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, al presente, vanno considerati alla stregua di qualsiasi altro diploma di laurea e come tali trattati ai fini del riscatto, con la conseguente valenza delle istanze presentate in data antecedente alla pubblicazione sulla G.U. della sentenza in argomento, purché non definite o non rigettate con provvedimenti dell'Amministrazione divenuti non impugnabili per acquiescenza degli interessati o per il formarsi di giudicato su eventuali pronunciamenti giurisdizionali negativi per i ricorrenti.

Discende da quanto fin qui precisato che, ove il diploma di Accademia di Belle Arti costituì, in aggiunta ad altro titolo di studio, "condicio sine qua non" per l'ammissione in servizio, esso dovrà essere valutato ai sensi de1I'art. 13 - primo comma del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e successive modificazioni, per quanto concerne il contributo.

Qualora, viceversa, il titolo "de quo" non costituì una condizione per l'assunzione, la relativa valutazione, sia ai fini de1la pensione che de1la buonuscita, potrà avvenire esclusivamente ai sensi de1l'art. 2 del D.L.vo 30.4.1997 n. 184 entrato i

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