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Circolare MPI 06.09.2000, n. 209

Comparto Scuola - Orario di lavoro istituzionalmente superiore a diciotto ore settimanali - Computabilità del compenso aggiuntivo nella base stipendiale ai fini della pensione e della indennità di buonuscita.

Dall'esame della giurisprudenza in atto, sia dei Tribunali Amm.vi Regionali sia del Consiglio di Stato, questo Ispettorato ha rilevato come i suddetti organi giudicanti, in presenza di docenti medi di II grado titolari di cattedre con orario di insegnamento istituzionalmente superiore alle diciotto ore settimanali previste dall'art. 88 del D.P.R. 31.5.1974 n. 417 ritengono che, nella base stipendiale utile a pensione debba essere incluso anche il compenso erogato per le ore eccedenti l'orario normale trattandosi, in detta fatti specie, di compenso non straordinario od occasionale, bensì fisso e continuativo. Stante, peraltro, il diverso indirizzo amministrativo finora seguito, si è sottoposta la situazione venutasi a creare all'esame dell'Ufficio Leg.vo di questo Ministero che, con nota 5.7.2000 n. 9087/U.L.L.P. 1144, dopo aver preso atto di quanto avvenuto, ha espresso il seguente avviso:

"Stando cosi le cose appare evidente che l'Amministrazione interessata possa, per evitare ulteriori e gravose soccombenze, riconoscere le maggiori competenze economiche ai soli insegnanti che si siano trovati nella condizione di dover espletare, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, l'attività di insegnamento per un numero di ore superiore alle diciotto.

Tale riconoscimento dovrà avvenire attraverso singoli provvedimenti che tengano conto della situazione concreta di riferimento, valutata alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza citata, della pendenza di un ricorso giurisdizionale idoneo ad accertare il diritto alle suddette competenze economiche, nonché della presenza di formali e tempestivi atti interruttivi della prescrizione applicabile alla fattispecie in discussione. A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare che il "dies a quo" da cui far decorrere i predetti termini di prescrizione data dal momento del sorgere del diritto che, nel caso di specie, può senz'altro essere individuato nel decorso del termine di 60 gg. per provvedere

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