D.P.C.M. 31.10.2000
Titolo III - Formato e modalità di trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni
1. Oltre alle informazioni specificate all'art. 9 le informazioni minime previste comprendono:
a) l'oggetto;
b) il mittente;
c) il destinatario o i destinatari.
2. Nella segnatura di un documento protocollato in uscita da una amministrazione possono essere specificate opzionalmente una o più delle seguenti informazioni:
a) indicazione della persona o dell'ufficio all'interno della struttura destinataria a cui si presume verrà affidato il trattamento del documento;
b) indice di classificazione;
c) identificazione degli allegati;
d) informazioni sul procedimento e sul trattamento.
3. Qualora due o più amministrazioni stabiliscano di scambiarsi informazioni non previste tra quelle definite al comma precedente, le stesse possono estendere il file di cui al comma 1 dell'art. 18, nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite dall'Autorità per l'informatica, includendo le informazioni specifiche stabilite di comune accordo.
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