D.P.C.M. 31.10.2000
Titolo III - Formato e modalità di trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni
1. Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente all'indice ogni successiva modifica delle informazioni di cui all'art. 12, del presente decreto e la data di entrata in vigore delle modifiche.
2. Con la stessa tempestività ciascuna amministrazione comunica la soppressione ovvero la creazione di una area organizzativa omogenea specificando tutti i dati previsti dall'art. 12, comma 2, del presente decreto.
3. Le amministrazioni possono comunicare ciascuna variazione nell'insieme delle proprie aree organizzative omogenee di cui ai commi 1 e 2 anche utilizzando i servizi telematici offerti dal sistema informatico di gestione dell'indice delle amministrazioni pubbliche.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.