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D.P.C.M. 31.10.2000

Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 (G.U. 21.11.2000, n. 272)

Titolo III - Formato e modalità di trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni

Art. 12 - Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee

1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui al decreto n. 29/1993 che intenda trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo deve accreditarsi presso l'indice di cui all'art. 11 del presente decreto fornendo almeno le seguenti informazioni identificative relative all'amministrazione stessa:

a) denominazione dell'amministrazione;

b) codice identificativo proposto per l'amministrazione;

c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione;

d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee.

2. L'elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per ciascuna area organizzativa omogenea:

a) la denominazione;

b) il codice identificativo;

c) la casella di posta elettronica dell'area prevista dall'art.

15, comma 3, del presente decreto;

d) il nominativo del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi;

e) la data di istituzione;

f) la eventuale data di soppressione;

g) l'elenco degli uffici utenti dell'area organizzativa omogenea.

3. Il codice associato a ciascuna area organizzativa omogenea è generato ed attribuito autonomamente dalla relativa amministrazione.

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