D.P.C.M. 31.10.2000
Titolo III - Formato e modalità di trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni
1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui al decreto n. 29/1993 che intenda trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo deve accreditarsi presso l'indice di cui all'art. 11 del presente decreto fornendo almeno le seguenti informazioni identificative relative all'amministrazione stessa:
a) denominazione dell'amministrazione;
b) codice identificativo proposto per l'amministrazione;
c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione;
d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee.
2. L'elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per ciascuna area organizzativa omogenea:
a) la denominazione;
b) il codice identificativo;
c) la casella di posta elettronica dell'area prevista dall'art.
15, comma 3, del presente decreto;
d) il nominativo del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi;
e) la data di istituzione;
f) la eventuale data di soppressione;
g) l'elenco degli uffici utenti dell'area organizzativa omogenea.
3. Il codice associato a ciascuna area organizzativa omogenea è generato ed attribuito autonomamente dalla relativa amministrazione.
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