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D.M. Pubblica istruzione 31.10.2000, n. 436

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17.05.1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS). (G.U. 05.02.2001, n. 29)

Art. 8 - Certificazione dei percorsi

1. In esito ai percorsi dell'IFTS, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rilasciano, agli aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica superiore valido in ambito nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite secondo il modello predisposto dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato dalla Conferenza unificata.

Le regioni possono, altresì, rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996, valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.

2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 1, i percorsi dell'IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro, sulla base dei criteri e delle modalità contenuti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.

3. La certificazione finale di cui al comma 1 è redatta secondo criteri di trasparenza in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle regioni a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle medesime attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26.3.1996.

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