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D.M. Pubblica istruzione 31.10.2000, n. 436

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17.05.1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS). (G.U. 05.02.2001, n. 29)

Art. 6 - Riconoscimento dei crediti

1. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

2. Il riconoscimento dei crediti opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3; b) all'interno dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi dell'IFTS; c) all'esterno dei percorsi dell'IFTS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

3. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; secondo i criteri generali definiti nelle linee guida di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.

4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli Istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera f), della legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedent

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