D.M. Pubblica istruzione 31.10.2000, n. 436
1. I percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo 2, individuate secondo le procedure definite all'articolo 5, comma 3, in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche da organismi costituiti dalle parti sociali. 2. I percorsi dell'IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono ai seguenti standard: a) hanno la durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei; b) sono progettati e gestiti almeno da quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile; c) i curricoli fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; d) sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso
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