Legge 21.11.2000, n. 342
Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette
Sezione II - Norme in materia di altre imposte indirette
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto";
b) l'articolo 4 è abrogato, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo testo unico;
c) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:
" 1 . L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:
a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.
2 . L'imposta
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