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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette

Sezione II - Norme in materia di altre imposte indirette

Art. 55 - Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.

3. [Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo".] 5

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