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Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette

Sezione I - Norme in materia di IVA

Art. 53 - Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA

1. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c) , del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;";

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

" b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;";

c) al comma 2, le parole: "di società strumentali" sono sostituite dalle seguenti: "della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b) da consorzi costituiti tra le soc

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