IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 21.11.2000, n. 342

Misure in materia fiscale. (G.U. 25.11.2000, n. 276)

Capo II - Disposizioni in materia di iva e altre imposte indirette

Sezione I - Norme in materia di IVA

Art. 49 - Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) è sostituito dal seguente:

"114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.