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D.P.R. 21.11.2000, n. 415

Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20.07.1999, n. 258. (G.U. 18.01.2001, n. 14)

Art. 16 - Norme transitorie

1. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal co. 2.

2. Entro 60 giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'art. 3, co. 2, lett. c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, co. 3. Per il personale di cui al co. 1 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale.

3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.

4. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori della biblioteca di documentazione pedagogica restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dal

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