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D.P.R. 21.11.2000, n. 415

Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20.07.1999, n. 258. (G.U. 18.01.2001, n. 14)

Art. 14 - Vigilanza

1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il Ministero della pubblica istruzione non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

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