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D.P.R. 06.11.2000, n. 347

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione. (G.U. 27.11.2000, n. 277)

Art. 3 - Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione

1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici;

b) Direzione generale per la formazione l'aggiornamento del personale della scuola;

c) Direzione generale per le relazioni internazionali.

2. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge, in particolare, i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti, alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. La Direzione generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola provvede, in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie di competenza. La Direzione generale per le relazioni internazionali cura, coordinandosi con i competenti uffici del Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.

3. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici scolastici regionali e ne verifica la coerenza di attuazione.

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