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D.P.R. 06.11.2000, n. 347

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione. (G.U. 27.11.2000, n. 277)

Art. 1- Articolazione del Ministero

1. Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministero", è articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli artt. 3 e 4.

3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economico-finanziari, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.

4. Il Ministero è articolato, a livello periferico, in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.

5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti. 1

6. Ciascun Dipartimento, servizio e ufficio scolastico regionale provvede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei contrat

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