D.P.R. 03.11.2000, n. 396
Titolo X - Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso.
2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, DPR 13.03.2012, n. 54.
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