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D.M. Pubblica istruzione 23.11.2000, n. 262

Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e A.T.A. a.s. 2000-2001.

Art. 2 - Personale docente ed educativo

2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 12 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente è definito proporzionalmente - eccetto che per la classe di concorso 77A - alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso. Per il personale educativo la ripartizione dei posti a livello provinciale è determinata con apposita tabella.

2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. Qualora il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate, da effettuare in base a graduatorie di merito e/o graduatorie permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, sia superiore alle disponibilità effettive, residuate dopo le assegnazioni provvisorie interprovinciali, le assunzioni medesime saranno disposte con effetto immediato seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie sino alla concorrenza della effettiva disponibilità di posti e, per il restante numero, con effetti giuridici al 1° settembre 2000, con raggiungimento della sede all'inizio dell'anno scolastico successivo. Per le graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, le assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 200l. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.

2.3 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà

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