D.M. Pubblica istruzione 20.11.2000, n. 428
1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il presidente della Commissione ne informa il competente ufficio scolastico o il Ministero della pubblica istruzione, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione.
5. Qualora non siano pervenuti neanche i testi della seconda prova scritta, la commissione procede con le modalità di cui ai precedenti commi.
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