D.M. Funzione pubblica 28.11.2000
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 10.04.2001, n. 84)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
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