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Deliberazione AIPA 23.11.2000, n. 51

Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. 10.11.1997, n. 513. (G.U. 14.12.2000, n. 291)

Art. 7 - Conservazione dei documenti informatici

1. Per la conservazione e la esibizione dei documenti informatici, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 6, co. 5, del D.P.R. 10.11.1997, n. 513, e dall'art. 61 del D.P.C.M. 8.2.1999, si applicano le regole tecniche emanate con deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella P.A. 30.7.1998, n. 24, ai sensi dell'art. 2, comma 15, della legge 24.12.1993, n. 537.

2. Per l'estensione della validità del documento informatico si applica l'art. 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

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