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Circolare MPI 17.11.2000, n. 258

Valutabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65.

Vengono segnalate alcune incertezze in merito alla pensionabilità o meno dell'indennità di servizio penitenziario, prevista dall'art. 2 della legge 3.3.1983 n. 65, corrisposta ai docenti che effettuano corsi scolastici per detenuti negli istituti penitenziari, incertezze per eliminare le quali si riportano i seguenti chiarimenti.

La precitata legge 65/1983, a modifica della normativa allora vigente in tema di indennità di servizio penitenziario da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di Grazia e Giustizia (normativa riconducibile alle leggi 23 dicembre 1970 n. 1054 e 10 maggio 1975 n. 155) con l'art. 1:

a) riconobbe agli interessati i miglioramenti economici riportati nella annessa tabella;

b) istituì, sempre a favore delle categorie benefici arie di quanto previsto al precedente punto, un supplemento mensile da ritenersi pensionabile nella misura del 50%.

La medesima legge, previde, poi, al susseguente art. 2, l'attribuzione di un'altra e differente indennità, definita anch'essa "di servizio penitenziario", da corrispondersi non solo al personale civile di ruolo e non di ruolo degli Istituti di prevenzione e pena, bensì anche al personale del corpo degli agenti di custodia ed "al personale delle altre Amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria", categoria, quest'ultima, nella quale vanno ricompresi anche i docenti che effettuano corsi per detenuti.

Quest'ultima indennità, peraltro, a differenza di quanto avvenuto, sia pure parzialmente, per quella di cui al precedente articolo, non venne classificata "pensionabile" e, conseguentemente, in assenza di tale esplicita caratterizzazione, essa non può ritenersi pensionabile e, come tale, inclusa nella base pensionabile di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092.

Siffatto a

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