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Circolare MPI 10.11.2000, n. 858/D

D.M. n.177 del 10.7.2000 Modalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione. Quesiti.

A seguito dell'emanazione del D.M. n. 177 del 10.7.2000 riguardante l'accreditamento e la qualificazione degli Enti che offrono formazione, pervengono quesiti in ordine alla validità della normativa con la quale sono state disciplinate le richieste di autorizzazione di iniziative di formazione (Direttiva n. 305/96).

A tal proposito si chiarisce che sono da ritenere tuttora valide le disposizioni contenute nella Direttiva n.305 citata per le seguenti ragioni:

1. L'art. 14 comma 7 del Contratto Scuola prevede esplicitamente che, a fianco delle iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati, possono essere riconosciute, dall'Amministrazione centrale e periferica, ad esclusione di convegni, congressi e simposi, iniziative di formazione organizzate da soggetti diversi da quelli qualificati o accreditati che rientrino negli obiettivi generali definiti nella direttiva annuale; in attesa della definizione delle procedure per tale riconoscimento, rimangono in vigore le procedure per l'autorizzazione;

2. La precedente normativa è da ritenersi tuttora valida per quegli Enti che non desiderino chiedere l'accreditamento o la qualificazione e per quegli Enti che non abbiano maturato le esperienze formative riferite al triennio precedente, requisito necessario, come stabilito nel D.M. 177 citato, per ottenere l'Accreditamento o la qualificazione.

 

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