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Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 09.11.2000, n. 78

Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione esterna. (G.U. 17.11.2000, n. 269)

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, come modificato dalla legge n. 236 del 2 agosto 1999, per quanto riguarda la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni contributive concesse per i contratti di apprendistato, l'esperienza dei progetti sperimentali ha messo in luce la necessità di specificare quanto segue:

a) l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna offerte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente certificate;

b) per essere in regola con le disposizioni dell'art. 16, comma 2 citato e quindi usufruire delle agevolazioni contributive, l'apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente previste fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.

Per agevolare la partecipazione alle attività formative è opportuno che le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale presso le quali dovranno essere svolte le attività di formazione esterna concordino il relativo calendario con gli apprendisti e i tutori aziendali prima dell'inizio degli interventi formativi.

 

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