Ordinanza MPI 01.03.2000, n. 51
Gli articoli appresso indicati dell'O.M. citata in premessa vengono modificati ed integrati come segue.
Art. 1
Il comma 1 viene così integrato:
- art. 1 - dopo la parola "permanente" viene inserita la seguente frase "e fino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto ai sensi dell'art. 28 bis del D.L.vo n. 29/1993":
Art. 5
Dopo il comma 5 viene inserito il seguente comma 5 bis:
"Viene attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto all'anno precedente".
Il comma 6 viene così integrato:
- dopo il primo periodo, viene aggiunto il seguente periodo: - "Analogamente si procederà per l'assegnazione dell'incarico nelle presidenze dei predetti istituti non richieste per conferma, in caso di unificazione di istituti di diverso ordine o tipo".
- dopo l'ultimo periodo viene aggiunto il seguente periodo:
"Resta fermo l'istituto della reggenza nei circoli didattici, ancorchè dimensionati".
Dopo il comma 7 viene inserito il seguente comma n. 7 bis.
" Non si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno conseguito il passaggio di ruolo".
Al comma 12 il seguente periodo:
"ai sensi dell'art. 33, comma 1 lettera b), del Contratto Collettivo nazionale dl Lavoro comparto Scuola, sottoscritto in data 4.8.95" viene così sostituito:
"ai sensi dell'art. 40. comma 1, punto 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Comparto Scuola, 1998/2001, sottoscritto in data 3
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