IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota Pubblica istruzione 23.03.2000, prot. n. 1042.

Con la nota in riferimento codesto Ministero ha chiesto di conoscerei l parere di questo Istituto in ordine alla possibilità, da parte degli interessati, di esercitare il riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero, così come disciplinato dall'art. 51, comma 2, della legge 30.4.1969, n. 153, come modificato dall'art. 2 - octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, ancorché detto lavoro sia stato svolto in Paesi extracomunitari.

Al riguardo, esaminata la problematica prospettata, questa Direzione Centrale ritiene che i periodi di lavoro subordinato prestato da cittadini italiani all'estero, con esclusione di quello prestato nei paesi dell'Unione Europea per il quale il Regolamento comunitario 1606/98 ne prevede la totalizzazione e di quelli prestati nella Confederazione Elvetica, possano essere riscattati esclusivamente con onere a carico degli interessati.

Le sedi, con ulteriori disposizioni interne, saranno messe in condizione di provvedere ai pagamenti dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni dello Stato.

Dal momento che i provvedimenti, che danno luogo al pagamento delle prestazioni pensionistiche ed all'acquisizione dei versamenti contributivi, sono ancora a carico delle amministrazioni statali è necessario che questi ultimi trasmettano alle sedi periferiche dell'INPDAP competenti per territorio i documenti amministrativi sottoelencati distinti per tipologia:

1) liquidazione indennità una tantum , o costituzione posizione assicurativa ovvero ricongiunzione verso altre gestioni previdenziali (es. legge n. 29/79, legge n. 45/1990 ecc.):

- determinazione;

2) ricongiunzione da altre gestioni previdenziali dei periodi assicurativi dei lavorati ai fini del trattamento di quiescenza, iscritti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla gestione separata istituita presso l'INPDAP:

- determinazione;

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.