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Nota Pubblica istruzione 14.03.2000

Certificazione obbligo di istruzione - Art.9, Regolamento n. 323 del 9/8/99.

Si trasmette il D.M. n. 70 del 13.3.2000 relativo al modello di certificazione previsto dalla Legge 9/99 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, art.1, co. 1 e 4, e dal Regolamento n. 323 del 9/8/99, art.9. I dirigenti delle scuole della fascia dell'obbligo rilasceranno il predetto modello di certificazione a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva. La certificazione attesta:

- il proscioglimento o l'adempimento dell'obbligo di istruzione

- il percorso formativo seguito dall'allievo/a

- le valutazioni positive che possono costituire crediti formativi

- le capacità, le conoscenze e le competenze maturate

Al fine di favorire la corretta compilazione del modello si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- la certificazione si affianca alle schede o alle pagelle per rendere trasparente il percorso formativo dell'allievo/a ed esplicitarne le capacità, conoscenze e competenze maturate;

- la certificazione potrà concorrere anche alla costituzione di un eventuale portfolio dello studente, che registri le tappe della sua formazione con i crediti conseguiti e lo accompagni nella vita lavorativa;

- la certificazione consente a chi ha adempiuto o è stato prosciolto dall'obbligo di istruzione di avvalersi dei crediti capitalizzati per ulteriori percorsi nel sistema scolastico o in quello della formazione professionale.

Il modello di certificazione, che ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, è corredato da note esplicative per la sua compilazione.

 

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