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Nota Pubblica istruzione 06.03.2000, prot. n. 7574.

In riferimento ai quesiti posti con la nota prot. n. 44704/BL del 23/11/1999, di pari oggetto, si fa presente quanto segue.

Relativamente alla questione sub lett. a), lo scrivente concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Gabinetto orientato nel senso di ritenere che i dipendenti aventi titolo a richiedere il periodo di aspettativa non retribuita ex art. 26, co. 14, della legge n. 448/98 non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta medesima e che pertanto la fruizione del periodo di assenza in parola è sottratta all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione.

Per quanto concerne il quesito sub lett. b), questo Ufficio è dell'avviso che l'aspettativa di cui trattasi non possa essere frazionata in più periodi inferiori all'anno scolastico. A prescindere, infatti, da ogni considerazione circa le inevitabili incidenze sul regolare espletamento dell'attività da parte di docenti e dirigenti scolastici cui fosse consentito di assentarsi dal servizio per più periodi non continuativi anche di brevissima durata (fino a raggiungere, nell'arco di un decennio, il limite massimo di un anno scolastico), occorre tener presente che il menzionato art. 26, co. 14, della L. 448/1998 fa riferimento ad "un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico". Il tenore letterale della disposizione e gli elementi ricavabili dall'esame della discussione parlamentare, nel corso della quale il periodo di aspettativa di cui trattasi è stato più volte indicato alla stregua di un "anno sabbatico", ovvero di "un anno di riflessione importante per la formazione", portano a ritenere che l'avvenuta fruizione di un periodo di aspettativa a norma del richiamato art. 26 - sia pure inferiore all'anno scolastico - esaurisca, nell'arco del decennio in considerazione, la possibilità per il personale interessato di richiedere, allo stesso titolo, ulteriori periodi di assenza.

 

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