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Nota INPDAP 23.03.2000, prot. n. 1402.

Con la nota in riferimento codesto Ministero ha chiesto di conoscere il parere di questo Istituto in ordine alla possibilità, da parte degli interessati, di esercitare il riscatto dei periodi lavoro prestato all'estero, così come disciplinato dall'art. 51, comma 2, della legge 30.4.1969, n. 153, come modificato dall'art. 2 - octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, ancorché detto lavoro sia stato svolto in paesi extracomunitari.

Al riguardo, esaminata la problematica prospettata, questa Direzione Centrale ritiene che i periodi di lavoro subordinato prestato da cittadini italiani all'estero, con esclusione di quello prestato nei paesi dell'Unione Europea per il quale il Regolamento comunitario 1606/98 ne prevede la totalizzazione e di quelli prestati nella Confederazione Elvetica, possano essere riscattati esclusivamente con onere a carico degli interessati.

La presente sostituisce e annulla la nota pari numero dell'11 gennaio c.a..

 

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