D.P.C.M. 13.03.2000
1. Le istituzioni di istruzione professionale da trasferire alle regioni sulla base di quanto previsto all'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e a norma dell'art. 144, comma 2, dello stesso decreto, sono quelle di seguito indicate:
1) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "J. Beccari" di Torino, con sede centrale e succursale in Torino e sede coordinata a Neive (Cuneo): funzionante interamente con l'indirizzo di arte bianca;
2) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Napoli - Ponticelli: limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca;
3) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "M. De Nora" di Altamura (Bari): limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca;
4) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Codogno (Lodi): limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca, funzionante nella sede coordinata di Villa Igea (Lodi);
5) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Margaritone" di Arezzo: limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi, funzionante nella sede coordinata di Arezzo;
6) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "P. Lampertico" di Vicenza: limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi;
7) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "A. Scotton" di Breganze (Vicenza): limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi, funzionante nella sede coordinata di Bassano del Grappa (Vicenza)
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