D.M. Pubblica istruzione 31.03.2000, n. 100.
1. Le associazioni beneficiarie dei contributi che intendano utilizzare personale delle scuole statali dovranno preventivamente chiedere l'autorizzazione ai competenti Capi d'Istituto o ai Provveditori, così come disposto dall'art. 58 (co. 7 e 10) del d.l.vo n. 29/93 e succ. modif.
2. L'autorizzazione in parola può essere richiesta, altresì, dal dipendente interessato.
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