D.M. Pubblica istruzione 31.03.2000, n. 100.
1. Le associazioni professionali, gli enti cooperativi da esse promossi e gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica di cui al comma 8 dell'art. 26 della legge. 23/12/98, n. 448, a decorrere dall'a.s. 2000/2001, possono chiedere contributi in sostituzione delle assegnazioni di personale direttivo, docente ed educativo previste dallo stesso art. 26, comma 8.
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