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Decreto legislativo 24.03.2000, n. 85

Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (G.U. 11.04.2000, n. 85)

Art. 14 -

1. L'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 112 ( Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego ). - I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale s

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