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C.M. Pubblica Istruzione 23.03.2000, n. 87

Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado.

In relazione alla circolare ministeriale n. 311 del 21 dicembre 1999, riguardante le iscrizioni degli alunni alle classi, si ritiene opportuno segnalare che il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 190 del 3 novembre 1999 alla Gazzetta Ufficiale) contiene, al Capo VII, disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni.

In particolare, l'art. 45 prevede, a favore dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale, la possibilità di chiedere l'iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Pertanto, le iscrizioni in parola possono avvenire anche oltre il termine del 25 gennaio fissato dalla suddetta circolare.

La medesima norma regolamentare consente l'iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tal caso, ove non vi siano stati accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

 

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