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Circolare MPI 20.03.2000, n. 79

Costituzioni commissioni giudicatrici concorsi ordinari.

Pervengono segnalazioni di difficoltà nel formare le commissioni giudicatrici dei concorsi ordinari, relativamente ai Presidenti.

In proposito, nel richiamare le disposizioni contenute nell'O.M. n. 307/94 e nel D.M. 275/1998 dove si rinvengono tutte le possibili soluzioni con prioritario riferimento ai sottosettori e settori di provenienza del personale aspirante alla nomina, si ritiene opportuno elencare sinteticamente nell'ordine le operazioni da effettuare:

1) sorteggio degli aspiranti alla nomina, attingendo dall'elenco, predisposto dalle SS.LL. sulla base del sottosettore specifico (allegato 1 al D.M. n. 275/98);

2) sorteggio dagli elenchi relativi agli altri sottosettori compresi nel settore;

3) sorteggio dagli elenchi degli altri settori, fino ad esaurimento di tutti gli elenchi;

4) nomina del personale direttivo, che si renda disponibile purché in possesso dei prescritti requisiti.

Non è possibile, invece, nominare il personale collocato a riposo da più di tre anni, dalla data di emanazione del bando (art. 9, D.P.R. n. 487/94), né che abbia superato il settantesimo anno di età (art. 404, 4° comma T.U. n. 297/94). Solo per il personale universitario il limite massimo di età è, sulla base della normativa vigente, di settantadue anni.

Per quanto riguarda il concorso magistrale, in caso di impossibilità di nominare i direttori didattici nelle sottocommissioni, è stato chiarito che si possono conferire nomine in qualità di presidente anche al personale docente, incluso negli elenchi, che abbia rinunciato all'esonero o che sia collocato a riposo.

Al fine di favorire, comunque, la disponibilità dei dirigenti scolastici a far parte delle commissioni in parola, si autorizza, ad integrazione di quanto previsto nella C.M. n. 44 del 17.2.2000, l'interruzione dei lavori concorsuali per l'espletamento di quelle attività di istituto, debitamente documentate, che i Presidi e i direttori didattici non possono delegar

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