IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare MPI 13.03.2000, n. 69

Cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di assenza per motivi di salute. Effetti sul trattamento di quiescenza.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti in merito alla problematica inerente gli effetti sul trattamento di quiescenza della cessazione dal servizio per superamento del limite massimo di assenza per motivi di salute, questa Direzione ritiene opportuno precisare quanto segue.

La materia delle assenze per malattia è regolata allo stato attuale dall'art.23 del C.C.N.L sottoscritto il 4 agosto 1995.

Il primo comma prevede la conservazione del posto per il dipendente assente per malattia fino a diciotto mesi nell'arco temporale di un triennio.

Per situazioni particolarmente gravi, qualora sia stato superato il suddetto periodo dei diciotto mesi, all'interessato, in base al secondo comma, può essere concesso, previa presentazione di specifica richiesta, un ulteriore periodo di diciotto mesi.

I Provveditorati agli Studi, allo stato attuale, e le Istituzioni Scolastiche, per effetto del DPR dell'8.3.1999, n. 275, dal 1.9.2000, nel caso in cui il dipendente non si sia avvalso della facoltà disciplinata dal succitato secondo comma, devono attivare la procedura per l'accertamento tecnico della sussistenza dell'eventuale inidoneità allo svolgimento del servizio.

La formale richiesta di visita medica collegiale va rivolta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il dipendente dichiarato inidoneo alla sua funzione può, alla luce del quinto comma dell'art.23 in esame, chiedere, con apposita istanza, il collocamento fuori ruolo e/o l'utilizzazione in altri compiti.

In assenza di questa richiesta, l'Amministrazione dispone la cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato per inidoneità fisica, attribuendo, ove spettante, il trattamento di quiescenza.

Il diritto alla pensione è riconosciuto, in siffatta ipotesi, se è stata maturata l'anzianità minima contributiva di anni 15, in quanto l'art. 1 - comma 32 - della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha stabilito che le previgenti disposizioni, in materia di requi

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.