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Circolare INPDAP 15.03.2000, n. 17

_. (G.U. 30.03.2000, n. 75)

Com'è noto l'art. 2, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale aventi titolo ad analogo trattamento pensionistico. Sotto il profilo contabile quest'Istituto fino ad oggi ha curato l'acquisizione dei versamenti contributivi ordinari gravanti sulle retribuzioni dei dipendenti. Dal 1° gennaio 2000 debbono invece affluire all'Inpdap anche i contributi dovuti per i riscatti e le ricongiunzioni versati dai dipendenti e dalle Amministrazioni. Inoltre l'INPDAP dovrà provvedere, sempre dalla stessa data, al pagamento delle indennità in luogo di pensione e della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS nonché alle regolarizzazioni finanziarie con altre gestioni previdenziali.

Per quanto riguarda, invece, la competenza per l'adozione dei provvedimenti, che danno luogo sia al pagamento delle prestazioni pensionistiche che all'acquisizione dei versamenti contributivi, rimarrà a carico delle singole amministrazioni statali fino a quando l'INPDAP non sia in grado di provvedervi direttamente contestualmente al conferimento dei trattamenti di quiescenza.

Conseguentemente, in tale situazione di transitorietà, per tutte le Amministrazioni rimangono in essere le modalità di controllo di tali provvedimenti. In particolare rimane ferma la competenza all'esame preventivo da parte degli Uffici centrali del bilancio, per quelli emessi dalle Amministrazioni statali centrali, e da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, per i provvedimenti emessi dalle Amministrazioni statali periferiche.

Le predette Amministrazioni statali continueranno ad inviare detti provvedimenti ai competenti Uffici di Ragioneria, i quali, espletati gli adempimenti previsti, invieranno copia dei decreti alle sedi territoriali INPDAP. È necessario, inoltre, porre in evidenza che i decreti di liquidazione

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