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Legge 26.05.2000, n. 147

Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri. (G.U. 09.06.2000, n. 133)

Art. 9 - Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero

1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997.

3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non può prestare serv

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