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Decreto legislativo 03.05.2000, n. 130

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. (G.U. 23.05.2000, n. 118)

Art. 4 - Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

"1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai

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