Decreto legislativo 03.05.2000, n. 130
1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai
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