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Decreto MPI 12.05.2000, n. 139

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Art. 4 -

Dopo l'articolo 4 del D.M. n. 41, del 15 febbraio 1999, è inserito il seguente: "art. 4 bis -

1. Al personale utilizzato ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, è corrisposto esclusivamente un compenso forfettario di lire 300.000, assimilato al compenso previsto alla lett. a) del quadro 2 della tabella "A" allegata al presente decreto".

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