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Nota Pubblica istruzione 06.07.2000, prot. n. 4338

Mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico - Art. 33 D.lgs. n. 29/1993.

Com'è noto il C.C.N.I. del comparto scuola per gli anni 1998-2001 all'art. 56 stabilisce criteri e le modalità per la mobilità intercompartimentale ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo n. 29/93 successive modifiche e integrazioni e secondo quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. del 26.5.1999. L'iter previsto nel predetto art. 56 è stato successivamente modificato dalla legge n. 448 del 23.12.1999 che, all'art. 20 comma 2, ha abrogato il secondo comma dell'art. 33 del D.L.vo n. 29/93 ove erano previsti appositi accordi interistituzionali.

Pertanto, a seguito dell'intervento della normativa di cui sopra, questa Amministrazione ritiene che le SS.LL. possano adottare direttamente, nell'ambito della propria competenza, previa informativa alle OO.SS. territoriali, i relativi provvedimenti di mobilità intercompartimentale a condizione che sia esplicitata la volontà dell'Amministrazione disposta ad accogliere il personale proveniente dalla Scuola e l'assenso di quella di appartenenza.

In tutte le procedure di mobilità intercompartimentale dovrà essere garantita la priorità assoluta al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero. In presenza di un numero di domande eccedente rispetto alle disponibilità, il personale verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggio stabiliti dalle tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto integrativo sulla mobilità interna, in vigore.

Il trasferimento del predetto personale potrà avere luogo solo al termine dell'anno scolastico, non essendo consentita mobilità verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso anno. Per le domande di mobilità da altri comparti all'Amministrazione scolastica e per eventuale rientro nella Scuola del personale già trasferito ad altra Amministrazione, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 56, comma 9, del C.C.N.I. già citato.

Nel caso, invece, d

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