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Legge 21.07.2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. (G.U. 26.07.2000, n. 173)

Art. 14 - Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

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