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Legge 21.07.2000, n. 205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. (G.U. 26.07.2000, n. 173)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 12 - Mezzi per l'effettuazione delle notifiche 12

Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

12

Articolo abrogato dal d. lgs. 2.07.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), in vigore dal 16 settembre 2010.

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