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Legge regionale Regione Valle d'Aosta 26.07.2000, n. 19

Autonomia delle istituzioni scolastiche. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 01.08.2000, n. 33.

Art. 2 - Personalità giuridica e autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, dimensionate a norma dell'articolo 5, è attribuita, con atto del competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale, la personalità giuridica a decorrere dal 1° settembre 2000.

Esse sono dotate di autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca, di sviluppo e sperimentazione ai sensi della presente legge.

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