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D.P.R. 12.07.2000, n. 257

Attuazione obbligo formativo - articolo 68 della legge 144/99. (G.U. 15.09.2000, n. 216)

Art. 9 - Modalità di finanziamento

1. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lett. b) della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.

2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.

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