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D.P.R. 12.07.2000, n. 257

Attuazione obbligo formativo - articolo 68 della legge 144/99. (G.U. 15.09.2000, n. 216)

Art. 4 - Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali nonchè degli altri servizi individuati dalle regioni.

2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.

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