D.P.R. 12.07.2000, n. 257
1. Il presente provvedimento si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
a. nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
b. nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c. a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il presente provvedimento si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.
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